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D.P.R. 16/12/1992 n. 495L) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; M) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c.. 2 . Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma secondo, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi: A) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati; b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati; C) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari. 3 . Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa i annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20 per cento. Art. 205. (art. 56 cod. Str.) (dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice) 1 . Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono: A) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico; B) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico; C) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico. 2 . La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dello autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m. 3 . I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformità con le prescrizioni emanate dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva. 4 . Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice. 5 . Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino. Art. 206. (art. 57 cod. Str.) (attrezzature delle macchine agricole) 1 . Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma primo, del codice. 2 . Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma primo di distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola. 3 . Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola. 4 . Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzature sul piano verticale. 5 . Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni. Art. 207. (art. 57 cod. Str.) (trattrici agricole con piano di carico) 1 . Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma secondo, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti: A) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,25 m; A1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m; A2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m: A3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t; B) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,25 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi. 2 . Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o più assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di libertà previsti per gli organi di agganciamento. Art. 208. (art. 57 cod. Str.) (limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole) 1 . Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 300 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'articolo 209. È comunque vietato il trasporto di persone in piedi. 2 . Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. L'accertamento dell'idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c., accertata l'idoneità della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate , compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta. 3 . Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa. 4 . Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato. Art. 209. (art. 57 cod. Str.) (equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone) 1 . I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui allo allegato 7 del decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi. 2 . I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di sospensione elastica. 3 . I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo. 4 . Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200 mm. 5 . La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm. 6 . La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile. 7 . Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile. 8 . Il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione. Art. 210. (art. 57 cod. Str.) (velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi) 1 . La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui allo articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. 2 . La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. 3 . Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie. Art. 211. (art. 58 cod. Str.) (limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici) 1 . Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice. 2 . Nell'evenienza di cui al comma primo, le macchine operatrici possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purchè, in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori. 3 . Delle possibilità previste al comma secondo deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Per la macchina operatrice interessata. Art. 212. (art. Cod. Str.) (attrezzature delle macchine operatrici) 1 . Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal ministro dei trasporti con proprio decreto. Art. 213. (art. 58 cod. Str.) (disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali) 1 . Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche. 2 . I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all'articolo 58 comma secondo, lettera c), del codice. 3 . Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal ministro dei trasporti con proprio decreto. Art. 214. (art. 60 cod. Str.) (motoveicoli ed autoveicoli d'epoca) 1 . Ai veicoli d'epoca, per circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice. 2 . Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso; b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;
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